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                                   ASSOCIAZIONE TENNIS OPICINA – A.T.O. STATUTO
Approvato dalla Assemblea dei Soci del 11 aprile 2017
Art. 1 DENOMINAZIONE – SEDE
E’ costituita la ASSOCIAZIONE TENNIS OPICINA – Associazione sportiva dilettantistica, in breve A.T.OPICINA a.s.d., con sede in Trieste
Art. 2 SCOPI
La A.T. OPICINA a.s.d. ha lo scopo di promuovere la pratica e la diffusione del tennis, con finalità propagandistiche ed agonistiche esclusivamente in ambito dilettantistico, compresa l’attività didattica per l’avviamento, l’aggiornamento ed il perfezionamento dello sport del tennis; nonché di promuovere altre discipline sportive e ricreative a carattere dilettantistico secondo le norme delle rispettive Federazioni, delle quali accetta gli Statuti ed i Regolamenti.
L’Associazione ha inoltre tra le sue finalità l’organizzazione di attività sociali, culturali e ricreative.
Art. 3 AFFILIAZIONE ALLA F.I.T.
L’Associazione è affiliata alla Federazione italiana tennis (F.I.T.), della quale esplicitamente, per sé e per i suoi associati, osserva e fa osservare Statuto, Regolamenti e quanto deliberato dai competenti organi federali, nonché la normativa del C.O.N.I., impegnandosi altresì a conformarsi alle norme ed alle direttive del C.O.N.I., nonché allo Statuto ed ai Regolamenti della F.I.T.
Art. 4 RICONOSCIMENTO DI ASSOCIAZIONE SPORTIVA
L’Associazione è riconosciuta, ai fini sportivi, con deliberazione del Consiglio federale della F.I.T., per delega del Consiglio nazionale del C.O.N.I.
Si obbliga a mantenere le caratteristiche idonee al riconoscimento ai fini sportivi e ad apportare le modificazioni al presente Statuto che vengano imposte dalla legge.
Art. 5 SOCI
L’Assemblea è composta dai Soci. Il titolo di Socio non è trasmissibile, né per atto tra vivi né per causa di morte.
I Soci sono suddivisi nelle seguenti categorie:
 Onorari
 Sostenitori
 Ordinari
 Junior
SOCIO ONORARIO
La qualifica di Socio Onorario viene conferita dal Consiglio Direttivo, all’unanimità, a chi si sia distinto per particolari meriti nei confronti dell’Associazione. I Soci Onorari sono esentati dal pagamento del canone annuo.
La delibera di cui sopra deve essere ratificata dall’Assemblea dei Soci in occasione della prima convocazione.
SOCIO SOSTENITORE
La qualifica di Socio Sostenitore viene conferita dal Consiglio Direttivo, a maggioranza, a Soci che concorrono o abbiano concorso a potenziare economicamente, o in altra forma, l’Associazione stessa.
Al socio sostenitore potrà essere richiesto di versare il canone stabilito dal Consiglio Direttivo.
La qualifica ha una durata massima di tre anni al termine della quale viene riesaminata dal Consiglio Direttivo.
SOCIO ORDINARIO
La qualifica di Socio Ordinario, viene conferita dal Consiglio Direttivo, a maggioranza, e compete a coloro che abbiano compiuto il 18º anno di età e non rientrino nelle altre categorie. Il Socio Ordinario è tenuto al pagamento del canone annuo.
SOCIO JUNIOR
La qualifica di Socio Junior viene conferita dal Consiglio Direttivo, a maggioranza, e compete a chi non ha compiuto il 18º anno di età. Il socio Junior può usufruire delle attrezzature dell’Associazione ed è tenuto al pagamento del canone annuo.
La qualifica di Socio Junior può essere prorogata dal Consiglio Direttivo, ricorrendone i presupposti, fino al compimento del 25º anno di età. Successivamente, il Socio Junior sarà inserito, senza particolari formalità, tra i Soci Ordinari, acquisendone prerogative ed obblighi.
Tutti i Soci hanno il diritto di frequentare la sede secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo e di partecipare alle attività sociali sportive, ricreative o di altro genere.
Art. 6 AMMISSIONE – SOSPENSIONE – CESSAZIONE DI SOCIO
AMMISSIONE
L’ammissione all’Associazione è subordinata alle seguenti norme:
 presentazione della domanda di ammissione controfirmata da un socio presentatore;
 pagamento del canone sociale;
 accettazione senza riserve del presente Statuto nonché dei Regolamenti interni.
Il Consiglio Direttivo si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di accettare o respingere le domande di ammissione.
SOSPENSIONE
I Soci Sostenitori, Ordinari, Junior che, per importanti e giustificabili motivi, non possano utilizzare gli impianti sportivi per un periodo di almeno tre mesi, possono chiedere al Consiglio Direttivo la sospensione del proprio status di Socio per il medesimo periodo.
In caso di accoglimento dell’istanza il Socio sospeso avrà diritto ad una riduzione sul canone sociale versato, da valutarsi secondo criteri equitativi da parte del Consiglio Direttivo, e da accreditare al Socio in conto canoni futuri. Durante il periodo di sospensione vengono contemporaneamente sospesi al Socio i diritti elettorali attivi e passivi.
CESSAZIONE
La qualifica di Socio si perde:
 per dimissioni, presentate per iscritto entro il 31 dicembre di ogni anno;
 per morosità, secondo i termini fissati dal Regolamento interno;
 per radiazione, preannunciata dal Consiglio Direttivo, per gravi motivi o gravi infrazioni, previa contestazione all’interessato del fatto addebitatogli. Il provvedimento sarà comunicato all’interessato con lettera raccomandata A.R.;
 per causa di morte.
Art. 7 ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Sono organi dell’Associazione:
 L’Assemblea dei Soci
 il Consiglio Direttivo
 il Collegio dei Revisori dei Conti
Art. 8 ASSEMBLEA DEI SOCI
L’Assemblea Generale dei Soci è composta da tutti i Soci Onorari, Sostenitori e Ordinari in regola con quanto dovuto all’Associazione. L’assemblea è sovrana.
Ogni Socio ha diritto ad un voto indipendentemente dalla propria qualifica.
È ammessa la delega scritta ad un altro Socio, il quale non può rappresentare più di due consoci. Non è ammesso il voto per corrispondenza.
Le Assemblee possono essere Ordinarie o Straordinarie.
L’Assemblea Ordinaria dei Soci si riunisce, convocata dal Presidente, o dal Consiglio Direttivo o dal Presidente dei Revisori dei Conti, almeno una volta all’anno, di norma entro il mese di aprile o, qualora sussistano comprovate ragioni, entro il mese di giugno per:
 approvazione della relazione del Presidente;
 approvazione del rendiconto consuntivo e del bilancio di previsione; preceduta dalla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti;
 nomina del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti ogni due anni;
 trattazione di tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione societaria e indicati nell’ordine del giorno.
L’Assemblea Generale Straordinaria può essere convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno; può essere inoltre convocata anche su domanda scritta formulata da almeno 1/4 (un quarto) dei Soci aventi diritto al voto. La richiesta deve indicare i motivi per i quali si richiede la convocazione.
L’Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, deve essere convocata – tramite lettera o posta elettronica a tutti i soci, – almeno 15 giorni prima della data fissata.
L’avviso deve contenere luogo, data e ora della prima e della seconda convocazione e l’ordine del giorno.
L’Assemblea Generale, Ordinaria o Straordinaria, è valida in prima convocazione qualora sia presente la metà più uno dei Soci e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.
Il Presidente o in sua assenza un membro del Consiglio Direttivo, inviterà l’assemblea a nominare il Presidente dell’Assemblea.
Il Presidente dell’Assemblea designerà a sua volta, tra i presenti, il Segretario dell’Assemblea che redigerà il processo verbale e due scrutatori per il controllo delle votazioni.
Il Presidente dell’Assemblea, prima di dichiarare la stessa validamente costituita, deve constatare con i dati fornitigli dal segretario, la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento in assemblea, il diritto al voto e quindi il numero legale.
Di norma l’Assemblea Ordinaria delibera a maggioranza relativa, mentre l’Assemblea straordinaria delibera a maggioranza di almeno 3/4 (tre quarti) dei presenti – in proprio e per delega – aventi diritto al voto.
I lavori sono constatati da un processo verbale che verrà firmato dal Presidente e dal Segretario dell’Assemblea.
Detto verbale verrà esposto nella sede sociale e messo a disposizione dei Soci che ne facciano richiesta.
Art. 9 ELEGGIBILITA’ – INCOMPATIBILITA’
Possono essere eletti Consiglieri tutti i Soci Ordinari e Sostenitori, in regola con quanto dovuto all’Associazione e che siano soci dell’Associazione da almeno due anni.
Le candidature saranno presentate nei tempi indicati dal Consiglio Direttivo in carica.
Gli eletti possono ricoprire un’unica carica tra quelle previste dallo Statuto di cui all’ articolo n. 6. Tutti gli incarichi hanno la durata di due anni. Cariche ed incarichi possono essere riconfermati e si intendono a titolo gratuito.
Art. 10 IL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo è composto da un numero minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 7 (sette) Consiglieri eletti dall’Assemblea Generale a scrutinio segreto.
Il Consiglio Direttivo resta in carica due anni. I componenti del Consiglio Direttivo eletti dall’Assemblea sono tenuti a sollevare il Consiglio Direttivo uscente dagli impegni a dalle garanzie personali verso terzi assunti formalmente in nome e per conto dell’Associazione.
Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta ogni tre mesi convocato dal Presidente, o su richiesta di almeno un terzo dei Consiglieri eletti, o su richiesta del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.
Le riunioni sono valide quando è presente la maggioranza dei Consiglieri.
In caso di assenza del Presidente, le riunioni sono presiedute dal Vice Presidente ovvero, in caso di sua assenza, dal Consigliere presente con maggiore anzianità associativa o, in caso di parità, dal più anziano.
Il Consigliere che risulterà assente per tre riunioni consecutive senza giustificato motivo potrà essere sarà considerato decaduto.
I Consiglieri che, per dimissioni o per qualsiasi altra causa, cessano dall’incarico prima della scadenza, possono essere sostituiti dal Consiglio Direttivo per cooptazione con altri Soci nella misura massima di 1/3 (un terzo) dei componenti.
Superato tale limite, dovrà essere convocata l’Assemblea per la nomina di un nuovo Consiglio Direttivo.
Art. 11 COMPITI E COMPETENZE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Oltre alla ordinaria e straordinaria amministrazione il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:
 nella sua prima riunione nomina il Presidente ed elegge con votazione a maggioranza il Vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere, il Direttore Sportivo e ogni altra carica utile al buon funzionamento dell’Associazione;
 stabilisce l’ammontare del canone sociale;
 compila il rendiconto consuntivo ed il bilancio preventivo da sottoporre all’Assemblea Generale dei soci;
 approva a maggioranza il Regolamento Interno, con le norme per l’esercizio dell’attività sportiva, per l’utilizzazione delle attrezzatura e per la frequenza dei locali sociali;
 all’inizio dell’attività agonistica annuale decide a quali competizioni l’Associazione debba prendere parte con i propri atleti assegnando, nei limiti del bilancio, i fondi necessari e designando, su proposta del Direttore Sportivo, gli atleti che debbano parteciparvi;
 adotta i provvedimenti disciplinari;
 convoca l’Assemblea dei soci sia Ordinaria che Straordinaria;
 può delegare parte delle proprie attribuzioni ad uno dei propri membri, oppure ad un Comitato Esecutivo designato per tale funzione dal Consiglio Direttivo;
 nomina il Comitato Elettorale ai sensi dell’art. 18 del presente Statuto e indica allo stesso il numero di componenti del Consiglio Direttivo entrante
Le deliberazioni del Consiglio Direttivo vengono assunte a maggioranza di voti dei presenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente.
Art. 12 IL PRESIDENTE
Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’Associazione, firma tutti gli atti e provvedimenti, con facoltà di delega, coordina le norme per il regolare funzionamento delle attività, adotta eventuali provvedimenti a carattere d’urgenza con l’obbligo di riferirne al Consiglio Direttivo.
In caso di dimissioni del Presidente, il Consiglio Direttivo rimane in carica per l’ordinaria amministrazione, ed ha l’obbligo di indire nuove elezioni che dovranno svolgersi entro due mesi dalla data di preso atto delle dimissioni stesse. In tale periodo le funzioni della Presidenza saranno assunte dal Vice Presidente.
Art. 13 IL VICE PRESIDENTE
Il Vice Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo, a maggioranza di voti, tra i componenti del Consiglio Direttivo stesso. Sostituisce il Presidente in caso di assenza o legittimo impedimento, esercitandone le funzioni.
Art. 14 IL SEGRETARIO
Il Segretario è nominato dal Consiglio Direttivo, a maggioranza di voti, tra i componenti del Consiglio Direttivo stesso. Dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo, redige il verbale delle riunioni, provvede alla tenuta del libro dei soci.
Art. 15 IL TESORIERE
Il Tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo, a maggioranza di voti, tra i componenti del Consiglio Direttivo stesso. Dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo, dirige la amministrazione sociale, si incarica della esazione delle entrate e della tenuta dei libri contabili. Redige il rendiconto consuntivo ed il bilancio di previsione. Applica e aggiorna i contratti di lavoro; adempie alle relative incombenze previdenziali.
Art. 16 IL DIRETTORE SPORTIVO
Il Direttore Sportivo è nominato dal Consiglio Direttivo preferibilmente tra i propri componenti. Ha il compito di seguire l’attività di tutte le squadre sociali nei vari campionati e tornei. Segue in genere tutta l’attività tecnica, sportiva ed agonistica dell’Associazione.
Art. 17 IL CONSIGLIO DEI REVISORI DEI CONTI
Le funzioni di controllo amministrativo e finanziario sono esercitate da tre Revisori, dei quali uno è il Presidente. Vengono eletti dall’Assemblea Generale a scrutinio segreto. Lo stesso Collegio nomina il suo Presidente. Rilevando eventuali irregolarità amministrative, il Collegio deve comunicarle per iscritto al Consiglio Direttivo per i necessari provvedimenti. Redige la propria relazione da allegare al rendiconto consuntivo.
Art. 18 IL COMITATO ELETTORALE
Il Comitato Elettorale viene nominato dal Consiglio Direttivo, a maggioranza, sentito il parere del Collegio del Probiviri, tra i soci eleggibili.
E’ composto da tre membri di cui uno è il Presidente, nominato dallo stesso Comitato. I componenti del Comitato Elettorale non sono eleggibili alle Cariche Sociali per le elezioni dagli stessi organizzate. Essi devono applicare il sistema elettorale previsto dall’apposito Regolamento, sottoporre ai soci i candidati e controllare il regolare svolgersi delle elezioni.
Art. 19 PATRIMONIO ED ENTRATE
Il patrimonio dell’Associazione è costituito:
 da tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell’Associazione;
 dai trofei conquistati nelle competizioni;
 da ogni eventuale fondo o accantonamento costituito a copertura di particolari rischi o in previsione di oneri futuri.
Le entrate dell’Associazione sono costituite:
 dai canoni sociali annuali;
 dalle quote di utilizzo campi;
 da proventi di attività sociali diverse;
 da elargizioni, donazioni e contributi straordinari dei soci;
 da qualsivoglia altro contributo o liberalità pervenuti da terzi, enti pubblici e privati.
Le somme versate dai soci a titolo di quote, canoni, contributi o simili non sono rimborsabili in nessun caso, ed inoltre non possono formare oggetto di rivalutazione.
Durante la vita dell’Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposta dalla legge.
Art. 20 RENDICONTO
L’esercizio inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
Entro quattro mesi dalla chiusura di ciascun esercizio il Consiglio Direttivo sottopone all’approvazione dell’Assemblea generale il rendiconto economico e finanziario, accompagnato da una relazione sull’attività complessivamente svolta nell’esercizio precedente.
Il Consiglio Direttivo predispone inoltre, nella stessa occasione, una previsione per l’esercizio in corso. I predetti documenti, unitamente alla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, sono messi a disposizione per la consultazione da parte dei soci richiedenti durante i sette giorni che precedono la data di convocazione dell’Assemblea generale.
Per comprovate esigenze, previa comunicazione al Collegio dei Revisori dei Conti, il termine di convocazione sopra indicato potrà essere prorogato di due mesi.
Art. 21 PROVVEDIMENTI DISCIPLNARI
Indipendentemente dai provvedimenti disciplinari delle singole Federazioni, quelli che può prendere il Consiglio Direttivo, sono:
 richiamo scritto;
 richiamo scritto con diffida;
 censura;
 sospensione. Consiste nel divieto del socio di frequentare le strutture e la sede per un periodo superiore a sette giorni ed inferiore a un anno
 radiazione dall’Associazione. La radiazione può essere assunta nei confronti del socio che commetta, entro o fuori dall’Associazione, atti disonorevoli o che, per la sua condotta, arrechi grave pregiudizio al buon andamento del sodalizio.
Dell’avvio di un procedimento disciplinare deve essere data comunicazione all’interessato invitandolo a formulare uno scritto difensivo o giustificativo entro la data della riunione del Consiglio Direttivo nella quale sarà discusso il caso.
Tutti i provvedimenti disciplinari assunti, escluso il richiamo scritto, devono essere comunicati al Socio con lettera raccomandata, alla quale il Socio potrà replicare nel termine di 15 giorni, fornendo giustificazioni, alla luce delle quali il Consiglio Direttivo valuterà se e quale provvedimento assumere.
Art. 22 MODIFICHE ALLO STATUTO
Lo Statuto può essere modificato soltanto dall’Assemblea Straordinaria dei Soci, su proposta del Presidente del Consiglio Direttivo o di almeno la metà più uno dei Soci aventi diritto al voto.
Art. 23 SCIOGLIMENTO
Lo scioglimento dell’Associazione può essere deliberato soltanto dall’Assemblea Generale dei Soci con una maggioranza di almeno 3/4 (trequarti) degli aventi diritto al voto.
Nel caso si addivenga per qualsiasi motivo allo scioglimento, è fatto obbligo all’Associazione di devolvere l’intero patrimonio esistente ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Art. 24 VARIE
Per disciplinare il funzionamento interno, il Consiglio Direttivo potrà elaborare appositi Regolamenti a suo insindacabile giudizio.
Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme statutarie e regolamentari delle singole Federazioni e le norme del Codice Civile.
Art. 25 VALIDITA’
Lo Statuto, nella presente stesura, sostituisce integralmente quello precedente ed entra in vigore dal 12 aprile 2017.